Statuto
STATUTO ANPAN
TITOLO I
Denominazione - Sede – Durata – Scopi
Art. 1
L’Associazione Nazionale Personale Aero Navigante (ANPAN) già Associazione Pensionati al Fondo Volo (APAFV), con sede in Roma, è apartitica, e non ha scopi di lucro. La sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 2
L’Associazione si propone i seguenti scopi:
- a) riunire tutti i naviganti dell'Aviazione Commerciale italiana non più in servizio e i loro superstiti;
- b) tutelare gli interessi e difendere i diritti morali e materiali degli iscritti;
- c) affiancare le Associazioni di Categoria aventi gli stessi interessi;
- d) promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa tendente all’accrescimento dell’Associazione e alla soluzione di problemi di comune interesse.
Detti scopi potranno essere realizzati ad esempio con:
1) il costante monitoraggio sulla situazione del Fondo Volo e delle altre forme di previdenza, anche complementari, per aeronaviganti;
2) l’attenzione sulla sicurezza del trasporto aereo intervenendo presso autorità ed enti e partecipando a conferenze, incontri, gruppi di studio;
3) il mantenere gli Associati informati circa l’attività dell’Associazione;
4) il curare l’assistenza morale e, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
5) il promuovere le iniziative atte a procurare la fornitura di servizi e quant’altro a vantaggio degli Associati.
TITOLO II
Appartenenza all’Associazione – Diritti e doveri sociali
Art. 4
Possono chiedere di essere associati: piloti, tecnici di volo ed assistenti di volo dell'A. C. italiana non più in servizio.
Sono considerati Associati anche i superstiti senza il diritto di rivestire cariche sociali. L’iscrizione consegue all'accettazione dell'apposita richiesta da parte del Consiglio e al versamento della quota associativa.
L’iscrizione si intende per l’anno solare in corso e tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30 novembre.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel caso di perdita della qualità di iscritto per delibera del Consiglio, la decorrenza è immediata. Nel caso di domanda di riammissione la decisione sull’accoglimento spetta al Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio può prescegliere persone esterne all’Associazione che abbiano acquisito meriti particolari verso l’Associazione e conferire loro la qualifica di Socio Onorario.