ANPAN

Associazione Nazionale Personale Aero Navigante

ALLARME FONDO VOLO

18/10/2007

Accordo sul welfare

L’attacco frontale alle prestazioni del Fondo Volo – l’ultimo in ordine di tempo – è contenuto nella pagina 15 del cosiddetto Accordo sul Welfare di cui si sta discutendo dal 23 luglio scorso quando è stato sottoscritto dal Governo e da alcune parti sociali.


In particolare di riferiamo ai punti definiti “Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali” e “Interventi di solidarietà”.


Per il primo di questi punti si rileva inizialmente che l’assunto di partenza, ovvero “che il Fondo Volo presenta situazioni economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie” è addirittura falso.
E’ vero invece che – come può facilmente evincersi dalle relazioni di bilancio pubblicate annualmente - la gestione economica e patrimoniale del Fondo volo è saldamente attiva con una chiusura – relativa al 2006 - di 316 milioni di euro.

Ricordato inoltre che la predetta gestione è già soggetta ad un contributo annuale di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986) a favore di altre gestioni previdenziali dell’INPS l’introduzione di un contributo ulteriore a carico di singoli – iscritti attivi e pensionati – porterebbe a livelli intollerabili il livello delle ritenute previdenziali (già superiore al 40%) applicabili alle aziende e ai lavoratori del settore e impoverirebbe ancor più i trattamenti del personale in quiescenza già pesantemente decurtati nel loro potere di acquisto.


Del tutto inaccettabile anche la seconda previsione contenuta nel predetto accordo di luglio laddove si intende bloccare – ancorché limitatamente al 2008 – la perequazione dei trattamenti pensionistici che superano di otto volte le pensioni minime erogate dall’INPS nel 2007 (436,14 euro). Cioè di tutte quelle che eccedono i 3489,12 euro mensili (lordi, naturalmente).


In questo caso – oltre a venire riproposta una norma che sembrava definitivamente accantonata anche per i dubbi di costituzionalità che aveva sollevato – si tratterebbe di una indebita decurtazione dei diritti acquisiti e del rifiuto di riconoscere il frutto dei propri risparmi a coloro che – per decine di anni – hanno versato ingenti somme, di gran lunga superiori a quelle del regime dell’AGO, al fine di garantirsi una decente vecchiaia.



Gli Organi dell’ANPAN - dopo avere richiesto tramite il Comitato di Vigilanza che l’INPS stesso smentisse l’affermazione che le condizioni economiche e patrimoniali del nostro Fondo sono deficitarie - hanno già intrapreso le azioni politiche e i contatti ritenuti utili per arrivare al superamento delle suriportate, nefaste, previsioni; ma sarà importante anche in questa fase la mobilitazione di tutti gli Associati per indurre al ripensamento necessario tutti coloro che sono in grado di intervenire nei processi di trasformazione in leggi dell’articolato recentemente approvato da un referendum che – a parte la contestata trasparenza delle operazioni di voto – è stato sottoposto al giudizio di meno di un quinto dei lavoratori e pensionati interessati.


Intanto rileviamo con piacere che – oltre alle reazioni contrarie all’accordo provenienti da diversi settori qualificati della vita economica e amministrativa del nostro Paese – dopo il nostro comunicato del 26 luglio analoga posizione è stata espressa congiuntamente da ANPAC, ANPAV e AVIA mentre il 20 settembre scorso il Comitato esecutivo della FIT Cisl ha deliberato all’unanimità il proprio rifiuto ad ogni prelievo forzoso a danno degli iscritti al Fondo Volo e richiesto al Governo la completa rivisitazione dei provvedimenti previsti in materia.






Legge finanziaria 2008

Un altro attacco ai diritti acquisiti se non da tutti, almeno di un rilevante numero di pensionati del Fondo Volo, è costituito dall’articolo n. 60 del Disegno di legge N. 1817 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Questo il testo incriminato:



Articolo 60 (Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante iscritti Fondo volo)


1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su conforme parere del Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.




Anche contro questa previsione gli Organi dell’ANPAN si sono mobilitati ottenendo opportuni pareri legali e incontrando alcuni Parlamentari sia relatori della Legge di bilancio sia perché componenti delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato.



In ogni sede è stata sostenuta la incostituzionalità della previsione legislativa suriportata e richiesta l’abrogazione dell’articolo 60.



Nelle varie occasioni i nostri Rappresentanti hanno altresì raccomandato:


Sia posta molta attenzione ad avallare questa o analoghe pretese dell’INPS che – oltre ad essere profondamente ingiuste – intenderebbero scaricare sulla classe politica la responsabilità di un operato amministrativo difforme da quello stabilito dalla normativa (che prevede, appunto, che sia il Ministero del Lavoro a stabilire i coefficienti di capitalizzazione e non – come è stato fatto – lo stesso ente erogante).


Non venga esercitata nessuna ingerenza politica per impedire il regolare svolgimento della Giustizia vista la mole del contenzioso esistente sull’argomento - in atto già da diversi anni - e che ha dato luogo a numerosissime sentenze favorevoli ai ricorrenti deliberate da varie Corti di Appello su tutto il territorio nazionale nonché ad una sentenza positiva della Suprema Corte di Cassazione (n. 7132/07 del 23 marzo scorso).


Sia evitata la spoliazione – che avrebbe pesanti ripercussioni di carattere economico – del diritto di ricorso dei singoli che devono poter restare legittimati ad agire legalmente nei confronti dell’INPS per la salvaguardia dei propri diritti.


Sia infine evitata la disparità di trattamento che si realizzerebbe fra i ricorrenti stessi considerato che già diverse sentenze sono passate in giudicato e che diversi ricorrenti hanno già ottenuto quanto a loro spettante o che, dopo aver vinto in Appello, hanno richiesto all’INPS l’applicazione delle sentenze e quanti – invece – non potrebbero farlo perché impediti da previsioni legislative analoghe a quelle rappresentate dall’articolo 60.



ROMA, 18 ottobre 2007