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IMPORTANTE SENTENZA DELLE S. U. DELLA CASSAZIONE…

09/06/2009

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12720/2009 depositata il 29 maggio 2009, hanno stabilito che: “la decadenza di cui all’art. 47 del d.p.r. n. 39 del 1970 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.



Ne consegue che non vi sono termini di decadenza, salvo quello decennale – qualora previsto -, quando si richieda il ricalcolo di una prestazione previdenziale già riconosciuta e corrisposta.



Questa sentenza dovrebbe rimettere in discussione le sentenze già emesse che davano torto ai pensionati a causa della prescrizione triennale sostenuta dall’INPS.



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