INFORMATIVA SUL RIMBORSO PARZIALE DELL' INCENTIVO ALL' ESODO
21/03/2007E' di interesse generale portare a conoscenza di tutti gli iscritti alla nostra associazione che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005, ha stabilito che la norma italiana che a partire dal 1998 prevede la tassazione agevolata dell'incentivo all'esodo (50% dell'aliquota) al compimento del 50esimo anno di età per le lavoratrici e solo del 55esimo anno di età per i lavoratori , crea una disparità di trattamento e, quindi, contrasta con il diritto comunitario e, più precisamente con la Direttiva CEE 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, relativa, appunto, alla parità di trattamento tra uomini e donne in merito all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, nonché alle condizioni di lavoro.
Più semplicemente vi è stata una disparità di trattamento fiscale tra uomini e donne che hanno usufruito dell'incentivo all'esodo per quanto concerne la tassazione dello stesso; infatti gli uomini sono stati discriminati fiscalmente in quanto hanno subito una tassazione maggiorata del 50 % rispetto alle donne.
Al riguardo è stata di recente emessa una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara per la quale l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla restituzione del 50 % prelevato in violazione della citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Alla luce di quanto sopra per poter richiedere la restituzione di quanto indebitamente prelevato dal Fisco sono necessari i seguenti requisiti: essere un lavoratore che al momento dell'esodo aveva un'età compresa tra i 50 ed i 55 anni e che per tale motivo non si è visto riconoscere l'agevolazione fiscale;che non siano passati più di 48 mesi dall'erogazione dell'incentivo stesso.
Il limite temporale di 48 mesi sopra riportato, secondo una interpretazione più estensiva e meno formale, dovrebbe, tuttavia, decorrere dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ovvero, addirittura, dall'emanazione del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) che ha recepito integralmente il contenuto della sentenza citata, con ciò permettendo anche a coloro che si trovano nella condizione di cui sopra ma con un periodo superiore ai 48 mesi dall'erogazione dell'incentivo di tentare il recupero dell'indebito prelievo fiscale.
Questa interpretazione è suffragata dal fatto che, poiché la sentenza della Corte di Giustizia Europea è stata emessa nel 2005 ma il principio relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne cui la sentenza si ispira è contenuto nella Direttiva CEE 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, la discriminazione che si verrebbe a creare tra coloro che nel 2005 avevano ricevuto l'incentivo da meno di 48 mesi e coloro che lo avevano ricevuto in un periodo precedente, con la conseguente esclusione di questi ultimi dalla possibilità di richiedere il rimborso al “Fisco”, sarebbe del tutto ingiustificata.
L'Avv. Francesca Scoppetta, quale Consulente Legale dell'ANPAN, in collaborazione con lo Studio Commerciale e Tributario Ierace, provvederà ad instaurare il contenzioso relativo alla vertenza in oggetto in convenzione per tutti gli associati secondo le modalità e con gli onorari disponibili presso la segreteria ANPAN Coloro che si trovano nella condizione di aver ricevuto l'incentivo all'esodo oltre i 48 mesi usufruiranno di agevolazioni sugli onorari.
Per eventuali informazioni si può contattare l'Avv. Francesca Scoppetta presso il Suo Studio in Ostia Lido (Roma). Indirizzo e numeri telefonici possono essere richiesti alla nostra segreteria. R. B.