CAUSE PER LA REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE
21/04/2011Dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione all’udienza tenutasi l’8 marzo scorso, siamo in attesa che la Corte fissi la nuova udienza che dovrà decidere quali siano i coefficienti di capitalizzazione da applicare ad una pensionata in data anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. m. 164 del 1997.
L’ordinanza 11 giugno 2010, con cui la Sezione Lavoro aveva sospeso la decisione, investendo nuovamente della questione le Sezioni Unite, ponendo in luce l’impossibilità di utilizzare – per dare applicazione all’art. 34 della legge n. 859 del 1965, istitutiva del Fondo Volo, sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria - coefficienti contenuti nel regio decreto n. 1403 del 1922, elaborati per quantificare il premio unico dovuto da soggetti ambosessi in età tra i 12 e gli 80 anni, che intendevano assicurarsi – in regime facoltativo - una rendita immediata, come previsto dal T.U. 30 maggio 1907, n. 376.
Le Sezioni Unite dovranno, quindi, individuare quale sia la diversa tariffa applicabile a questa categoria di pensionati: se i coefficienti approvati dal Comitato di Vigilanza del Fondo Volo nella seduta dell’8 marzo 1988, ovvero quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS nella seduta del 4° agosto 2005, resi applicabili dall’art. 2, comma 503, legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).
Qualora prevalesse questa seconda soluzione, anche questa categoria di pensionati potrebbe fruire di una riliquidazione della quota capitalizzata, al pari dei pensionati che hanno maturato diritto a pensione a partire dall’agosto del 1997.
Se anche questa piccola “concessione” venisse negata, non resterà che utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, e proporre ricorso avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – con sede a Strasburgo, come già prospettato dai nostri legali di riferimento.
Nel frattempo a cura degli avvocati Boer, Carlino e Todini è stata messa a punto una iniziativa per la denuncia alla Commissione Europea di Bruxelles sul mancato rispetto – dimostrato nel corso dell’intera vicenda – da parte dello Stato italiano di alcuni importanti obblighi comunitari.
A detta iniziativa che non pregiudica in alcun modo le azioni in corso in ambito nazionale – e a seguito di una specifica delibera del nostro Consiglio - si è affiancato il Presidente ANPAN, a nome sia personale sia di tutti gli Associati interessati.