INFORMATIVA SULL’ART. 60 DELLA LEGGE FINANZIARIA
30/11/2007Di recente è stata approvata una nuova disposizione – l’art. 60- della Legge Finanziaria che si occupa direttamente di definire i criteri per l’individuazione dei coefficienti applicabili per il calcolo della capitalizzazione.
In conseguenza dell’approvazione della disposizione sopra riferita l’Avvocatura dell’INPS (come ha già fatto di recente, in occasione della discussione di alcune controversie) sosterrà che tale norma si pone come interpretativa e, pertanto, ha efficacia retroattiva, interessando, perciò, tutte le controversie oggi in corso.
Per contrastare questa prospettazione, alcuni degli avvocati che trattano questo contenzioso (Avv. Paolo Boer, Avv. Roberto Carlino, Avv. Michele Giambarba e Avv. Francesca Scoppetta) hanno convenuto di operare in stretto contatto tra di loro per tentare di circoscrivere il più possibile l’applicabilità della nuova norma sui giudizi pendenti , in base alle seguenti (salvo altre) considerazioni:
- l’art. 60 della Legge Finanziaria, nella formulazione licenziata dal Senato , non si propone espressamente come norma di interpretazione autentica dell’art. 34 legge n. 859/65 e come tale – retroattiva. Perciò esso a rigore dovrebbe applicarsi esclusivamente ai rapporti sorti in data successiva all’entrata in vigore della legge. Ma poiché la facoltà di capitalizzare è cessata con il 31 dicembre 2004, la norma dovrebbe considerarsi priva di concreta applicabilità;
- la norma si limita a fare riferimento ai “coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS” ma non individua la delibera di riferimento e tanto meno riporta i coefficienti di capitalizzazione da applicare in luogo di quelli approvati con decreto ministeriale, e pertanto essa risulta carente dei requisiti indispensabili per renderla operante;
- la norma pretende di avallare coefficienti di capitalizzazione elaborati dallo stesso ente debitore, e quindi privi di rilevanza esterna, senza che risulti averne preso preventiva visione e senza averne verificata la congruità. Queste carenze vengono a svuotare di contenuto vincolante i coefficienti che non hanno ricevuto l’avallo dei Ministeri del lavoro e del Tesoro, cioè degli organi muniti del potere di conferire effetti vincolanti ad atti dell’ente previdenziale, che è sprovvisto di poteri di imperio e quindi non legittimato a fissare i criteri di quantificazione di una prestazione in regime di previdenza obbligatoria;
- la disposizione, ove si pretendesse di utilizzarla per la soluzione delle controversie pendenti, risulterebbe costituzionalmente illegittima sia perché viene a limitare diritti soggettivi già sorti e quindi intangibili, sia perché – omettendo di riportare i coefficienti che afferma applicabili – non ne opera una effettiva ricezione, stante la mancanza di fonti ufficiali di cognizione degli stessi, quali la Gazzetta ufficiale dello Stato o quanto meno gli Atti Ufficiali dell’INPS.Finanziaria 2008 -Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 15.11.2007
Art. 60.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)
1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.