TEST ANTIDROGA PER I PILOTI
19/11/2007E' stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'intesa
della conferenza unificata Stato Regioni che rende obbligatori i test
antidroga ai lavoratori del settore dei trasporti, conducenti di autobus,
treni, navi, piloti di aerei, controllori di volo, addetti alla guida di
macchine di movimentazione terra e merci,ecc, o per quanti si trovano a
maneggiare sostanze pericolose come gas tossici, esplosivi e fuochi
d'artificio.
La Conferenza Unificata ha ratificato l'intesa lo scorso 30
ottobre. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 15 novembre) entro
90 giorni dovranno essere emanate le norme sulle procedure dei test
(compresa la garanzia di privacy).
Ma nel frattempo i datori di lavoro, di
fronte al dubbio che un proprio dipendente possa usare droghe, possono gia'
rivolgersi da ora ad un medico competente (quelli per la sicurezza sul
lavoro) e chiedere un controllo sulla base di quanto previsto dal Dm 186 del
1990.
Previsto l'arresto da due a quattro mesi o un ammenda fino a quasi 26
mila euro per il datore di lavoro che non rimuove il lavoratore
dalle mansioni pericolose in caso di accertata tossicodipendenza.
Il
lavoratore che rifiuta il controllo rischia l'arresto fino a 15 giorni e
l'ammenda da 103 euro fino a 309 oltre al licenziamento I controlli, i cui
costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono visite mediche ed esami
di laboratorio.
L'obiettivo e' quello prevenire gli infortuni e degli
incidenti, sospendendo il lavoratore che risulta positivo ai test, ma anche
favorire il recupero della tossicodipendenza, avviandolo verso programmi di
riabilitazione, dopo i quali potra' tornare alle sue mansioni.
L'intesa non
prevede il licenziamento se si accetta il percorso di riabilitazione.
Qualora sia accertato un uso solo occasionale, il medico competente puo'
riconsiderare l'inidoneita' del lavoratore, dopo parere favorevole in tal
senso del Sert, ma saranno previsti ulteriori controlli.
E' prevista anche
la possibilita' per il lavoratore di essere adibito a mansioni diverse.
Per
la natura sperimentale dell'accordo stesso e' stato opportunamente previsto
che sulla base delle esperienze acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche le disposizioni possano essere aggiornate.