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Associazione Nazionale Personale Aero Navigante

DALLO STUDIO DELL' AVV. BOER RICEVIAMO QUESTA NOTA

24/01/2012

Si informa che a partire dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il termine semestrale per l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto nell'ordinamento dall'art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come novellato dall'art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011), il quale impone, nei giudizi già pendenti davanti alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione, alla parte che vi ha interesse di comunicare all’Organo giudicante il perdurare dell’interesse ad ottenere una pronuncia, depositando una apposita istanza, pena l’estinzione del giudizio.


Testualmente:
«1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.


Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.? 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.? 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.».