CAPITALIZZAZIONE E RICALCOLO DELLA PENSIONE
22/02/2010A seguito delle sentenze n. 22154-22157 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite emesse il 22 ottobre 2009, preso atto che la Sezione lavoro della stessa CdC nelle sedute del 20 gennaio e del 17 febbraio 2010 ha sospeso la decisione sulle analoghe cause in discussione in attesa di approfondimenti circa l’opportunità di rappresentare alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, terzo comma c.p.c. i motivi per cui la soluzione adottata non appare condivisibile, alla luce del diritto positivo e dei principi consolidati vigenti nelle forme di assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti (vedi rilievi critici in proposito già pubblicati dall’ANPAN) si è aperta una interessante prospettiva opportunamente segnalataci dal Legale di riferimento dell’Associazione che interessa TUTTI i pensionati del Fondo Volo andati in pensione prima del 1° luglio 1997.
Infatti – qualora per effetto delle suddette sentenze delle Sezioni Unite – dovesse trovare definitiva conferma l’applicabilità del decreto n. 1403 del 1922 – TUTTI i pensionati prima del 1° luglio 1997 si trovano nella situazione di richiedere all’INPS il ricalcolo dei loro trattamenti pensionistici con decorrenza dalla data di maturazione del diritto a pensione maggiorata di interessi legali sui singoli ratei al saldo.
Va ricordato che - per chi avesse capitalizzato – il maggiore importo riscosso a suo tempo in forma capitale non dovrà essere restituito, in quanto i pagamenti indebiti sono soggetti a prescrizione decennale (art. 2033 cod. civ.).
Per coloro che volessero intraprendere l'iniziativa amministrativa suggerita - il modulo già predisposto con la richiesta da inviare al Comitato di Vigilanza del FV al fine di ottenere la riquilidazione della quota di pensione corrisposta sotto forma di rendita - è disponibile in sede (lunedi e giovedi mattina) per tutti gli Associati.