CAUSE SULLA CAPITALIZZAZIONE, LE ARGOMENTAZIONI DELL'INPS(SEGUITO)
30/11/2009Come già comunicato – contrariamente ad ogni legittima aspettativa – la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenze n. 22157/09 (relativa ad un soggetto pensionato prima del 1 luglio 1997) e n. 22156/09 (relativa ad un soggetto pensionato dopo il 30 giugno 1997), disattendendo la precedente giurisprudenza della stessa Cassazione, Sezione Lavoro (sentenza n. 7132/07 e n. 22049/08), ed accogliendo i ricorsi proposti dall’INPS, ha affermato:
• che l’INPS, in quanto ente strumentale, sprovvisto di poteri autoritativi, non era abilitato a predisporre in via unilaterale una tariffa per dare esecuzione all’art. 34 della legge istitutiva del Fondo;
• che il riferimento ai coefficienti in uso presso l’INPS contenuto all’art. 34, impone di ricercare – tra i coefficienti in uso nel 1965 - quello applicabile alla fattispecie;
• che oltre alle tariffe indicate dai pensionati (approvate con d.m. 19 febbraio 1981 o d.m. 20 febbraio 2003) nel 1965 erano in uso presso l’INPS altre due tariffe:
- quella emanata con r.d. n. 1403/1922, relativa all’assicurazione facoltativa istituita nel 1907;
- quella approvata con d.m. 2 febbraio 1960, al fine di quantificare la riserva matematica dovuta dai fondi esonerativi, in caso di costituzione della corrispondente posizione contributiva presso l’INPS successivamente incorporata, a partire dal 1981, nella tariffa approvata con d.m. 19 febbraio 1981:
• che la tariffa di cui al decreto ministeriale del 1981, non appare applicabile ai fini della capitalizzazione di una quota di pensione, per la profonda diversità intercorrente tra i criteri di determinazione della riserva matematica necessaria per costituire o integrare la rendita pensionistica, ed i criteri di determinazione di una quota di pensione capitalizzata, anche perché la tariffa del 1981 è stata predisposta per operare nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e quindi non era utilizzabile per il Fondo Volo, avente struttura sostitutiva del regime di base;
• che l’unica tariffa in uso che presenta caratteri compatibili con quelli richiesti per la capitalizzazione di una quota di pensione, è quella contenuta nel decreto del 1922 che, ancorché elaborata su basi tecniche remote (media dei censimenti del 1901 e del 1911; tabelle di mortalità del triennio 1910-12) non necessità di aggiornamenti, in quanto la legge si limita a fare riferimento ad una circostanza di fatto: cioè al fatto che si tratti di una tariffa (ancora) in uso alla data del 1965;
• che pertanto, per pensionati ante luglio 1997, il coefficiente da applicare per la capitalizzazione della quota di pensione di cui all’art. 34 legge n. 859/65 va attinto dalla tariffa della rendita immediata approvata con il R.d. n. 1403/1922, senza che si debba procedere agli aggiornamenti, imposti da Cass. n. 12124 del 2003, nei casi in cui si tratti di quantificare il danno risarcibile per condotte illecite
• che per i pensionati con decorrenza posteriore al giugno 2007, il coefficiente da applicare per la capitalizzazione della quota di pensione di cui all’art. 34 legge n. 859/65 va attinto dalla tabella approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS nella seduta del 4 agosto 2005, recepita dall’art. 2, comma 503, legge n. 244/2007. La norma che ha imposto l’utilizzo di questa tariffa non si presta a censure di illegittimità costituzionale perché i coefficienti approvati dall’organo di amministrazione dell’ente risultano superiori a quelli della tariffa del 1922, e quindi non è prospettabile una lesione del diritto all’irriducibilità del trattamento già in precedenza maturato
* * * *
Per giustificare l’adozione di questi criteri, le sentenze in esame adducono motivazioni pretestuose, arbitrarie e palesemente infondate, che sono state evidenziate e confutate con le difese depositate sia dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, sia dinanzi alla stessa Corte di Cassazione, sezione lavoro, nel corso del mese di novembre.
L’evidente arbitrarietà dei criteri seguiti dalle due sentenze per individuare la tariffa applicabile per la trasformazione in capitale della quota di pensione, lascia sperare che essi possano essere disattesi dalla successiva giurisprudenza.
* * * *
Relativamente ai casi decisi con le citate sentenze resta la possibilità di fare ricorso alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, al fine di ottenere un risarcimento del danno, ancorché non coincidente con l’entità della somma azionata.
Per coloro che hanno già ottenuto, in sede di provvisoria esecuzione di una sentenza ad essi favorevole, la quota di capitalizzazione rivendicata, si consiglia di contattare il proprio legale al fine di convenire una strategia difensiva nella eventualità che l'INPS assuma iniziativa per il recupero di quanto corrisposto.